UIL SCUOLA - RICORSO PER LA CORRETTA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO NELLE GRADUATORIE A.T.A. PER IL SERVIZIO MILITARE


RICORSO PER LA CORRETTA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO NELLE GRADUATORIE A.T.A. PER IL SERVIZIO MILITARE (O SERVIZIO CIVILE ASSIMILATO) PRESTATO NON IN COSTANZA DI NOMINA
 NELLE GRADUATORIE DEL PERSONALE ATA

Il servizio di leva militare obbligatorio o servizio ad esso equiparato, prestato non in costanza di nomina, non è valutato per intero dal Ministero dell’Istruzione ai fini del calcolo del punteggio utile nelle graduatorie del personale Ata.

Infatti, i ricorrenti che hanno prestato servizio militare obbligatorio, ovvero servizi ad esso equiparati, hanno diritto all’attribuzione di un punteggio maggiore fino a 6 punti (pari ad un anno di servizio!!).

Il ricorso, ha come obiettivo principale quello di accertare e dichiarare l’illegittimità della condotta del ministero nella parte in cui esclude il riconoscimento del punteggio, del servizio militare o servizio ade esso equiparato.

Il riconoscimento di tale diritto è stato accertato, anche in favore del personale Ata, dalla giurisprudenza di merito che ha accolto i ricorsi condannando il Ministero ad attribuire il punteggio di ulteriori 6 punti per il servizio di leva militare obbligatorio o servizio ad esso equiparato. In una precedente pronuncia anche il Consiglio di Stato aveva stabilito, ai fini dell’attribuzione del punteggio, la piena “valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio”.

 
La Corte di Cassazione ha emesso l’Ordinanza  con la quale ha precisato che “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. 230/1998 e, poi, art. 2103 d. lgs. 66/2010) sono sempre utilmente valutabili ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7, d. lgs. 297/1994) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 d.p.r. 237/1964, quale introdotto dall’art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.)”.

Si segnala anche la recente sentenza del Tribunale di Ravenna che ha accolto il ricorso presentato da un nostro iscritto UILSCUOLA con il patrocinio del nostro Ufficio Legale Nazionale.

Con il presente ricorso verrà impugnata, presso il Tribunale del Lavoro di Reggio Emilia, l’erronea attribuzione del punteggio nelle graduatorie A.T.A. per il servizio prestato non in costanza di nomina, al fine di ottenere la rideterminazione di tale punteggio con l’assegnazione di 6 punti per singolo anno o 0,50 punti per ogni mese o singola frazione superiore a giorni 15.

I requisiti per aderire al ricorso sono:

1) aver prestato il servizio militare non in costanza di nomina;

2) il servizio militare deve essere stato prestato in una data successiva al conseguimento del titolo di accesso per l’inserimento nella graduatoria A.T.A. (ad es. per il profilo di Assistente amministrativo: il servizio militare deve essere stato prestato dopo aver conseguito il diploma).

PER INFORMAZIONI SU DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE E COSTI contattare a mezzo mail reggioemilia@uilscuola.it con oggetto: “RICORSO CORRETTA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO SERVIZIO MILITARE/ SERVIZIO CIVILE  “   oppure contattando i seguenti recapiti telefonici: Luigi 3703713085

Categoria
Bacheca sindacale
Data doc.
14/11/2022
N. albo online
362
N. doc.
sn
Inizio pubblicazione
13/11/2022
Fine pubblicazione
29/11/2022
Affissione scaduta da
716 giorni

Allegati

2022/11/ricorso riconoscimento servizio militare e civile per intero.pdf



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