Art. 24, c. 2
Art. 24
Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attivita'
amministrativa
1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi
e statistici, i dati relativi alla propria attivita' amministrativa,
in forma aggregata, per settori di attivita', per competenza degli
organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e
li tengono costantemente aggiornati.
2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati
del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della
legge 6 novembre 2012, n. 190.
Note all'art. 24:
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 28, della
citata legge n. 190 del 2012:
«Art. 1.
(Omissis).
28. Le amministrazioni provvedono altresi' al
monitoraggio periodico del rispetto dei tempi
procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle
anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili
nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.
(Omissis).».