Attestazione OIV dei Revisori dei Conti e ricevuta [griglia della trasparenza: esiti del monitoraggio al 30 novembre 2023]
Attestazione OIV dei Revisori dei Conti e ricevuta
Allegato 1.1 alla delibera ANAC n. 201/2022 – Documento di attestazione per le PA di cui al § 1.1
Allegato 2.1 alla delibera ANAC n. 201/2022 - Griglia di rilevazione al 31/05/2021 per le PA di cui al § 1.1
ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 201/2022 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2022 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.
Delibera n. 71/2013 “Attestazioni OIV sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione”
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Premessa
Ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) spetta il compito di promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità.
Le attestazioni degli OIV, o delle altre strutture interne a ciò deputate, sulla pubblicazione di informazioni e dati per i quali, ai sensi della normativa vigente, sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” dei siti istituzionali, costituiscono lo strumento di cui si avvale la CiVIT per la verifica sull’effettività degli adempimenti in materia di trasparenza per l’anno 2013, nell’esercizio dei poteri in materia di vigilanza e controllo sulle regole della trasparenza, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Ritenendo necessario il monitoraggio in corso d’anno del rispetto degli obblighi di pubblicazione, nella delibera n. 50/2013 la Commissione ha previsto di chiedere agli OIV di effettuare verifiche mirate sull’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione in alcune tipologie di amministrazione, che vanno ad affiancarsi alle Attestazioni generali da predisporre e trasmettere entro il 31 dicembre 2013.
Il presente documento fornisce indicazioni sullo svolgimento di tali verifiche mirate e descrive le modalità con cui la Commissione eserciterà la propria attività di vigilanza e controllo muovendo dagli esiti del monitoraggio effettuato dagli OIV o da strutture che svolgono funzioni analoghe.
1. Selezione degli obblighi di pubblicazione
In sede di predisposizione dell’attestazione, gli OIV, o le strutture che svolgono funzioni analoghe, si avvalgono della collaborazione dei Responsabili della trasparenza che forniscono tutte le informazioni necessarie a verificare l’effettività e la qualità dei dati pubblicati, tenuto conto di quanto stabilito nell’Allegato 2 alla delibera n. 50/2013. Si ricorda infatti che, ai sensi dell’art. 43, c. 1, il Responsabile della trasparenza svolge stabilmente una attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione segnalando gli esiti di tale controllo agli OIV.
Alla luce degli esiti del monitoraggio effettuato nel 2012 e delle recenti previsioni normative in materia di trasparenza, in uno spirito di gradualità la CiVIT ritiene utile che gli OIV, o le altre strutture interne a ciò deputate, attestino l’assolvimento dei seguenti obblighi di pubblicazione:
a) dati relativi alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni che sono state recentemente interessate dagli interventi di riduzione della spesa, messa in liquidazione e privatizzazione previsti dall’art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95. In proposito, l’art. 22, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 33/2013, dispone che le amministrazioni pubblichino e aggiornino l’elenco delle società di cui detengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, specificandone l’entità, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Il medesimo articolo, al c. 2, dispone inoltre la pubblicazione dei dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell’amministrazione, alla durata dell’impegno, all’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, al numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, ai dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente e al relativo trattamento economico complessivo;
b) pagamenti dei debiti scaduti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012, rispetto ai quali l’assolvimento degli obblighi di trasparenza è tanto più rilevante in quanto consente di rendere conto dell’attuazione del recente d.l. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2013, n. 64, che ha puntato a sbloccare il pagamento dei debiti suddetti. In proposito, l’art. 5, c. 1, del citato decreto, dispone la pubblicazione dell’elenco, in ordine cronologico e con l’indicazione dei relativi importi, dei debiti scaduti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti. L’art. 6, inoltre, al c. 3, prescrive la pubblicazione dei Piani dei pagamenti per importi aggregati per classi di debiti, e al c. 9 dispone la pubblicazione dell’elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai creditori, con indicazione dell’importo e della data prevista di pagamento comunicata al creditore;
c) procedimenti amministrativi, per i quali la pubblicazione dei dati assume rilievo anche in considerazione dell’introduzione, da parte del d.l. n. 35/2013, di un indennizzo alle imprese in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento a istanza di parte. In proposito, l’attività di monitoraggio da parte degli OIV sulle tipologie di procedimento sarà focalizzata sui dati di cui all’art. 35, c. 1, lett. c), f), m), del d.lgs. n. 33/2013: nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale. Con particolare riguardo ai procedimenti ad istanza di parte, saranno oggetto di monitoraggio da parte degli OIV i dati di cui all’art. 35, c. 1, lett. d), relativi agli atti e ai documenti da allegare all’istanza e agli uffici e alle modalità per la presentazione dell’istanza stessa;
d) servizi erogati agli utenti, con riferimento ai costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, e ai tempi medi di erogazione, ai sensi dell’art. 32, c. 2, lett. a) e b), del d.lgs. n. 33/2013, dell’art. 10, c. 5 del medesimo decreto, nonché dell’art. 1, c. 15, della legge n. 190/2012.
e) accesso civico, introdotto dall’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 con riferimento ai documenti, alle informazioni e ai dati per i quali è previsto uno specifico obbligo di pubblicazione, nei casi in cui questa sia stata omessa. In proposito, ai sensi dell’ art. 5, c. 1, del suddetto decreto, le amministrazioni sono tenute a pubblicare il nome del Responsabile della trasparenza cui inoltrare la richiesta di accesso civico, nonché le modalità per l’esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale. Inoltre, l’art. 5, c. 4, dispone che, nel caso in cui il Responsabile della trasparenza non ottemperi alla richiesta, colui che ha presentato l’istanza possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo il cui nome è pubblicato unitamente ai recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.
L’Allegato 1– “Griglia di Rilevazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione” riporta in dettaglio gli obblighi per i quali gli OIV sono chiamati ad effettuare l’Attestazione (N. B. l’Allegato 1 si compone di n. 3 fogli).
2. Pubblicazione delle Attestazioni
Gli OIV, o le altre strutture interne a ciò deputate, sono tenuti a pubblicare entro il 30 settembre 2013, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il Documento di Attestazione disponibile in Allegato 2, corredato della relativa Griglia disponibile in Allegato 1.
Con riferimento alle modalità che gli OIV dovranno seguire per effettuare l’Attestazione, si rinvia a quanto disposto dalla Commissione con delibera n. 4/2012 (paragrafi 4 e 7), che dovrà essere applicata compatibilmente con le finalità indicate nella presente delibera e tenuto conto delle novità previste dal d.lgs. 33/2013 e dalla delibera n. 50/2013.
3. Attività di vigilanza e controllo svolta dalla CiVIT
3.1. Modalità di vigilanza e controllo
L’attività di vigilanza e controllo viene svolta da CiVIT secondo due modalità, diretta e indiretta.
3.1.1. Attività diretta
L’attività di vigilanza e controllo diretta ha per oggetto l’avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale delle amministrazioni, del Documento di Attestazione e della Griglia di rilevazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, nonché la verifica della loro corrispondenza ai dati pubblicati dalle amministrazioni.
L’attività diretta di vigilanza e controllo verrà effettuata su un campione di amministrazioni selezionato secondo criteri che la Commissione renderà noti in un rapporto finale che sarà pubblicato al termine dell’attività svolta.
3.1.2. Attività indiretta
L’attività indiretta di vigilanza e controllo viene svolta con riferimento alle amministrazioni per le quali la Commissione ha ricevuto, da parte del Responsabile della trasparenza e/o della prevenzione della corruzione o da privati cittadini, una segnalazione di mancata o incompleta pubblicazione dei dati oggetto degli obblighi di trasparenza indicati nel paragrafo 1.
3.2. Controllo documentale
Alla verifica diretta e indiretta effettuata dalla CiVIT sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni seguirà un controllo svolto a campione dalla Guardia di Finanza, al fine di riscontrare l’esattezza e l’accuratezza dei dati attestati dagli OIV.
Il controllo della Guardia di Finanza si baserà sull’estrazione di un campione casuale semplice che garantisca imparzialità e le stesse probabilità, per ogni amministrazione, di entrare a far parte del campione.
Roma, lì 1 agosto 2013
Romilda Rizzo
Allegati e informazioni: http://www.civit.it/?p=9506