Art. 22, c. 1, lett. b

 

Art. 22

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici
vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico,
nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato.

1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti,
vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i
quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli
amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite
e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle
attivita' di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle societa' di cui detiene direttamente quote di
partecipazione anche minoritaria indicandone l'entita', con
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in
favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico
affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in
controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni
attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o
delle attivita' di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti
disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli
enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di
amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da
pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti,
anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina
dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti
tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.
2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma
1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura
della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per
l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei
rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai
risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono
altresi' pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore
dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i
siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono
pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e
ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e
15.
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi
agli enti di cui al comma 1, e' vietata l'erogazione in loro favore
di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione
interessata.
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo
promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi
1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate
nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle
medesime amministrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano
applicazione nei confronti delle societa', partecipate da
amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro
controllate.