Art. 42

 

Art. 42

Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e
di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti
contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere
straordinario in caso di calamita' naturali o di altre emergenze, ivi
comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite
in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti
legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle
norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga,
nonche' l'indicazione di eventuali atti amministrativi o
giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei
poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo
sostenuto dall'amministrazione;
d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai
procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.