Art. 13, c. 1, lett. a

Art. 14

                               Art. 13 
 
 
Obblighi  di   pubblicazione   concernenti   l'organizzazione   delle
                      pubbliche amministrazioni 
 
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  e   aggiornano   le
informazioni  e  i  dati  concernenti  la   propria   organizzazione,
corredati  dai  documenti  anche  normativi  di   riferimento.   Sono
pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: 
  a) agli  organi  di  indirizzo  politico  e  di  amministrazione  e
gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze; 
  b) all'articolazione degli uffici, le competenze  e  le  risorse  a
disposizione di ciascun ufficio, anche di  livello  dirigenziale  non
generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; 
  c) all'illustrazione in forma semplificata,  ai  fini  della  piena
accessibilita'  e  comprensibilita'  dei  dati,   dell'organizzazione
dell'amministrazione,    mediante    l'organigramma    o     analoghe
rappresentazioni grafiche; 
  d) all'elenco dei numeri di telefono nonche' delle caselle di posta
elettronica  istituzionali  e  delle  caselle  di  posta  elettronica
certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi
richiesta inerente i compiti istituzionali.

Art. 14


Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di
indirizzo politico

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere
elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di
livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni
pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti
documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della
durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della
carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi
pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti
pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza
pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio
1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli
articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente
decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene
in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di
cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare
dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 7.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1
entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni
successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti,
salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove
consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti
entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione
dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai
sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la
situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di
archivio.