Art. 20, c. 2

 

Art. 20

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della
performance e alla distribuzione dei premi al personale.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi
all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance
stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi
all'entita' del premio mediamente conseguibile dal personale
dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione
del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto
del livello di selettivita' utilizzato nella distribuzione dei premi
e degli incentivi, nonche' i dati relativi al grado di
differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i dirigenti
sia per i dipendenti.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresi', i dati
relativi ai livelli di benessere organizzativo.