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Dirigente Scolastico: Prof.ssa Sonia Ruozzi

Giorni e orari di ricevimento: tutti i giorni, previo appuntamento.
Si chiede cortesemente di fissare gli incontri telefonando allo 0522 512351 oppure allo 0522 518575 oppure allo 0522 518888.


Contatti email
E-mail: preside@iispascal.it
Posta elettronica certificata (indirizzo unico dell'istituto): reis01600q@pec.istruzione.it (solo da altre caselle PEC)

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Informazioni di trasparenza pubblicate a norma di legge

Trasparenza Dirigenti Scolastici: LINK alla pagina dedicata dell'USR-ER

NOMINA del Dirigente Scolastico (in formato PDF).

DICHIARAZIONE (in formato PDF) sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico di Dirigente Scolastico.

CURRICULUM (in formato PDF); il curriculum è redatto in conformità con il vigente modello europeo.

LINK alla pagina Trasparenza Dirigenti Scolastici

DICHIARAZIONE (in formato PDF) sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico di Dirigente Scolastico.


ANNO DI RIFERIMENTO 2022

Clicca QUI per scaricare la dichiarazione dei compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; degli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (art.14, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 33 del 2013): Modello C - la dichiarazione emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (art. 14 comma 1 ter - D.Lgs. 33/2013): Modello E1ter e la dichiarazione annuale dei compensi percepiti: Modello DE

 

ANNO DI RIFERIMENTO 2021

Clicca QUI per scaricare la dichiarazione dei compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; degli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (art.14, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 33 del 2013): Modello C - la dichiarazione emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (art. 14 comma 1 ter - D.Lgs. 33/2013): Modello E1ter e la dichiarazione annuale dei compensi percepiti: Modello DE

 

ANNO DI RIFERIMENTO 2020

  • Dichiarazione emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (art. 14 comma 1 ter - D.Lgs. 33/2013): Modello E1ter
  • Dichiarazione dei compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; degli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (art.14, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 33 del 2013): Modello C
  • Dichiarazione annuale dei compensi percepiti: Modello DE

 

ANNO DI RIFERIMENTO 2019

 

ANNO DI RIFERIMENTO 2018

Dichiarazione dei compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; degli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (art.14, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 33 del 2013) - Modello C 2017    Modello C 2018

Dichiarazione dei compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; degli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (art.14, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 33 del 2013) - Modello DE

Dichiarazione emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (art. 14 comma 1 ter - D.L.gs. 33/2013) – Modello E1ter

 

ANNO DI RIFERIMENTO 2017

 

ANNO DI RIFERIMENTO 2016 

 

 

I nominativi, i curricula e le retribuzioni dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative
nella Pubblica Amministrazione, sono presenti anche sul sito del MIUR nella pagina Trasparenza.
LINK al Curriculum Vitae del Dirigente dell'Istiuto Pascal di Reggio nell'Emilia.

 

 

 

 

Art. 10, c. 8, lett. d

Art. 15, c. 1, 2, 5

Art. 41, c. 2, 3

 

Art. 10
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'

1. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
b) la legalita' e lo sviluppo della cultura dell'integrita'.
2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarita' e la tempestivita' dei flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.
3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.
4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresi' alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonche' al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.
6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' sono specificate le modalita', i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 1.
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:
a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' ed il relativo stato di attuazione;
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonche' i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformita' al vigente modello europeo.
9. La trasparenza rileva, altresi', come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualita' dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, cosi' come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

 

Art. 15
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche' di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando
l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilita' del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.
5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

 

Art. 41
Trasparenza del servizio sanitario nazionale

1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attivita' di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
2 Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonche' degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.
3 Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attivita' professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.
4 E' pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresi' pubblicati gli accordi con esse intercorsi.
5. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicita' previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie.
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.