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Art. 15, c. 1,2

Art. 41, c. 2, 3

 

Art. 15


Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi
dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo
17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche
amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni
relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di
incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche' di
collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita'
di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro,
di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle
eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del
risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di
incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica
amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni
a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di
indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e
dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei
relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia
dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le
amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi
siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando
l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento
della funzione pubblica consente la consultazione, anche per
nominativo, dei dati di cui al presente comma.
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2,
il pagamento del corrispettivo determina la responsabilita' del
dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento
disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma
corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario
ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e
2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni
successivi alla cessazione dell'incarico.
5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato
l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli
e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche
amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di
indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui
all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

 

Art. 41


Trasparenza del servizio sanitario nazionale

1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale,
dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie
territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi
pubblici che svolgono attivita' di programmazione e fornitura dei
servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
2 Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le
informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli
incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore
amministrativo, nonche' degli incarichi di responsabile di
dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i
bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative
procedure, gli atti di conferimento.
3 Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i
responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di
pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attivita' professionali, ai
sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le
prestazioni professionali svolte in regime intramurario.
4 E' pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture
sanitarie private accreditate. Sono altresi' pubblicati gli accordi
con esse intercorsi.
5. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicita'
previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari
all'accreditamento delle strutture sanitarie.
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che
erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad
indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste
di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di
attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.