Art. 10, c. 8, lett. d
Art. 10
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'
1. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', da aggiornare
annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee
guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
b) la legalita' e lo sviluppo della cultura dell'integrita'.
2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', di cui
al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti
all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad
assicurare la regolarita' e la tempestivita' dei flussi informativi
di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure del Programma triennale
sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e
gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A
tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di
prevenzione della corruzione.
3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in
collegamento con la programmazione strategica e operativa
dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della
performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti
negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza
costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve
tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.
4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza
in ogni fase del ciclo di gestione della performance.
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' del
conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche
amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi
erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo
10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le
amministrazioni provvedono altresi' alla contabilizzazione dei costi
e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al
personale per ogni servizio erogato, nonche' al monitoraggio del loro
andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi
dell'articolo 32.
6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla
performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori
o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore
qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e
l'integrita' sono specificate le modalita', i tempi di attuazione, le
risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle
iniziative di cui al comma 1.
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito
istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui
all'articolo 9:
a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' ed il
relativo stato di attuazione;
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi
indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo n. 150 del 2009;
d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15,
comma 1, nonche' i curricula dei titolari di posizioni organizzative,
redatti in conformita' al vigente modello europeo.
9. La trasparenza rileva, altresi', come dimensione principale ai
fini della determinazione degli standard di qualita' dei servizi
pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo
11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, cosi' come
modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150.
Note all'art. 10:
Si riporta il testo degli articoli 10, 13 e 14 del
citato decreto legislativo n. 150 del 2009:
«Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla
performance
1. Al fine di assicurare la qualita', comprensibilita'
ed attendibilita' dei documenti di rappresentazione della
performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto
stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono
annualmente:
a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico
triennale, denominato Piano della performance da adottare
in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione
finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e
gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
della performance dell'amministrazione, nonche' gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori;
b) un documento, da adottare entro il 30 giugno,
denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di
genere realizzato.
2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1
sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui
all'articolo 13 e al Ministero dell'economia e delle
finanze.
3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli
obiettivi e degli indicatori della performance
organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite
all'interno nel Piano della performance.
4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della
performance contiene la direttiva annuale del Ministro di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
5. In caso di mancata adozione del Piano della
performance e' fatto divieto di erogazione della
retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere
concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o
inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e
l'amministrazione non puo' procedere ad assunzioni di
personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
collaborazione comunque denominati.»
«Art. 13. Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche
1. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f),
della legge 4 marzo 2009, n. 15, e' istituita la
Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di seguito
denominata "Commissione", che opera in posizione di
indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena
autonomia, in collaborazione con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed
eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni
pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e
sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di
valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di
valutazione, di assicurare la comparabilita' e la
visibilita' degli indici di andamento gestionale,
informando annualmente il Ministro per l'attuazione del
programma di Governo sull'attivita' svolta.
2. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e la Commissione
sono definiti i protocolli di collaborazione per la
realizzazione delle attivita' di cui ai commi 5, 6 e 8.
3. La Commissione e' organo collegiale composto da
cinque componenti scelti tra esperti di elevata
professionalita', anche estranei all'amministrazione con
comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel
settore pubblico che in quello privato in tema di servizi
pubblici, management, misurazione della performance,
nonche' di gestione e valutazione del personale. I
componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle
pari opportunita' di genere, con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro per l'attuazione del programma di Governo, previo
parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti
espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. I
componenti della Commissione non possono essere scelti tra
persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche
in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che
abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni
precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere
interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni
della Commissione. I componenti sono nominati per un
periodo di sei anni e possono essere confermati una sola
volta. In occasione della prima seduta, convocata dal
componente piu' anziano di eta', i componenti eleggono nel
loro ambito il Presidente della Commissione. All'atto
dell'accettazione della nomina, se dipendenti da pubblica
amministrazione o magistrati in attivita' di servizio sono
collocati fuori ruolo, se ne fanno richiesta, e il posto
corrispondente nella dotazione organica
dell'amministrazione di appartenenza e' reso indisponibile
per tutta la durata del mandato; se professori
universitari, sono collocati in aspettativa senza assegni.
4. La struttura operativa della Commissione e' diretta
da un Segretario generale nominato con deliberazione della
Commissione medesima tra soggetti aventi specifica
professionalita' ed esperienza gestionale-organizzativa nel
campo del lavoro pubblico. La Commissione definisce con
propri regolamenti le norme concernenti il proprio
funzionamento e determina, altresi', i contingenti di
personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30
unita'. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente
mediante personale di altre amministrazioni in posizione di
comando o fuori ruolo, cui si applica l'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante
personale con contratto a tempo determinato. Nei limiti
delle disponibilita' di bilancio la Commissione puo'
avvalersi di non piu' di 10 esperti di elevata
professionalita' ed esperienza sui temi della misurazione e
della valutazione della performance e della prevenzione e
della lotta alla corruzione, con contratti di diritto
privato di collaborazione autonoma. La Commissione, previo
accordo con il Presidente dell'ARAN, puo' altresi'
avvalersi del personale e delle strutture dell'ARAN. Puo'
inoltre richiedere indagini, accertamenti e relazioni
all'Ispettorato per la funzione pubblica.
5. La Commissione indirizza, coordina e sovrintende
all'esercizio delle funzioni di valutazione da parte degli
Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 e delle altre
Agenzie di valutazione; a tale fine:
a) promuove sistemi e metodologie finalizzati al
miglioramento della performance delle amministrazioni
pubbliche;
b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti;
c) confronta le performance rispetto a standard ed
esperienze, nazionali e internazionali;
d) favorisce, nella pubblica amministrazione, la
cultura della trasparenza anche attraverso strumenti di
prevenzione e di lotta alla corruzione;
e) favorisce la cultura delle pari opportunita' con
relativi criteri e prassi applicative.
6. La Commissione nel rispetto dell'esercizio e delle
responsabilita' autonome di valutazione proprie di ogni
amministrazione:
a) fornisce supporto tecnico e metodologico
all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della
performance;
b) definisce la struttura e le modalita' di redazione
del Piano e della Relazione di cui all'articolo 10;
c) verifica la corretta predisposizione del Piano e
della Relazione sulla Performance delle amministrazioni
centrali e, a campione, analizza quelli degli Enti
territoriali, formulando
osservazioni e specifici rilievi;
d) definisce i parametri e i modelli di riferimento del
Sistema di misurazione e valutazione della performance di
cui all'articolo 7 in termini di efficienza e
produttivita';
e) adotta le linee guida per la predisposizione dei
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' di
cui all'articolo 11, comma 8, lettera a);
f) adotta le linee guida per la definizione degli
Strumenti per la qualita' dei servizi pubblici;
g) definisce i requisiti per la nomina dei componenti
dell'Organismo indipendente di valutazione di cui
all'articolo 14;
h) promuove analisi comparate della performance delle
amministrazioni pubbliche sulla base di indicatori di
andamento gestionale e la loro diffusione attraverso la
pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modalita' ed
iniziative ritenute utili;
i) redige la graduatoria di performance delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali di
cui all'articolo 40, comma 3-quater, del decreto
legislativo n. 165 del 2001; a tale fine svolge adeguata
attivita' istruttoria e puo' richiedere alle
amministrazioni dati, informazioni e chiarimenti;
l) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le
imprese e le relative associazioni rappresentative; le
organizzazioni sindacali e le associazioni professionali;
le associazioni rappresentative delle amministrazioni
pubbliche; gli organismi di valutazione di cui all'articolo
14 e quelli di controllo interni ed esterni alle
amministrazioni pubbliche;
m) definisce un programma di sostegno a progetti
innovativi e sperimentali, concernenti il miglioramento
della performance attraverso le funzioni di misurazione,
valutazione e controllo;
n) predispone una relazione annuale sulla performance
delle amministrazioni centrali e ne garantisce la
diffusione attraverso la pubblicazione sul proprio sito
istituzionale ed altre modalita' ed iniziative ritenute
utili;
o) sviluppa ed intrattiene rapporti di collaborazione
con analoghe strutture a livello europeo ed internazionale;
p) realizza e gestisce, in collaborazione con il CNIPA
il portale della trasparenza che contiene i piani e le
relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche.
7. La Commissione provvede al coordinamento, al
supporto operativo e al monitoraggio delle attivita' di cui
all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, come modificato dall'articolo 28 del presente
decreto.
8. Presso la Commissione e' istituita la Sezione per
l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche con la
funzione di favorire, all'interno della amministrazioni
pubbliche, la diffusione della legalita' e della
trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura
dell'integrita'. La Sezione promuove la trasparenza e
l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine
predispone le linee guida del Programma triennale per
l'integrita' e la trasparenza di cui articolo 11, ne
verifica l'effettiva adozione e vigila sul rispetto degli
obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna
amministrazione.
9. I risultati dell'attivita' della Commissione sono
pubblici. La Commissione assicura la disponibilita', per le
associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e
ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui
quali la valutazione si basa e trasmette una relazione
annuale sulle proprie attivita' al Ministro per
l'attuazione del programma di Governo.
10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, la
Commissione affida ad un valutatore indipendente un'analisi
dei propri risultati ed un giudizio sull'efficacia della
sua attivita' e sull'adeguatezza della struttura di
gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di
integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L'esito
della valutazione e le eventuali raccomandazioni sono
trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e pubblicate sul sito istituzionale della
Commissione.
11. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalita' di organizzazione, le norme regolatrici
dell'autonoma gestione finanziaria della Commissione e
fissati i compensi per i componenti.
12. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
competenti, sono dettate disposizioni per il raccordo tra
le attivita' della Commissione e quelle delle esistenti
Agenzie di valutazione.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a
due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010 si provvede nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma
3, primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15.
All'attuazione della lettera p) del comma 6 si provvede
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 4
marzo 2009, n. 15, ferme restando le risorse da destinare
alle altre finalita' di cui al medesimo comma 3
dell'articolo 4.»
«Art. 14. Organismo indipendente di valutazione della
performance
1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma
associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi
di controllo interno, comunque denominati, di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita,
altresi', le attivita' di controllo strategico di cui
all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.
286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato,
sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo
di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre
anni. L'incarico dei componenti puo' essere rinnovato una
sola volta.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrita' dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
nonche' alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la
funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo
13;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'articolo 10 e ne assicura la visibilita' attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi
di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente
decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo
7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e
l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle
linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
5. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla
Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la
realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a
rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado
di condivisione del sistema di valutazione nonche' la
rilevazione della valutazione del proprio superiore
gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla
predetta Commissione.
6. La validazione della Relazione sulla performance di
cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per
l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al
Titolo III.
7. L'Organismo indipendente di valutazione e'
costituito da un organo monocratico ovvero collegiale
composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti
dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6,
lettera g), e di elevata professionalita' ed esperienza,
maturata nel campo del management, della valutazione della
performance e della valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati
alla Commissione di cui all'articolo 13.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente
deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
nel campo della misurazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.».
Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279:
«Art 10. (Sistema di contabilita' economica delle
pubbliche amministrazioni)
(Omissis).
5. I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e
strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per
il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione. Essi
sono aggregati nelle funzioni- obiettivo che esprimono le
missioni istituzionali di ciascuna amministrazione
interessata. In base alla definizione dei servizi finali e
strumentali evidenziati nelle rilevazioni analitiche
elementari, il Ministro competente individua gli indicatori
idonei a consentire la valutazione di efficienza, di
efficacia e di economicita' del risultato della gestione,
anche ai fini delle valutazioni di competenza del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n.
468, aggiunto dall'articolo 3, comma 1, della legge 3
aprile 1997, n. 94. Per le altre amministrazioni pubbliche
provvedono gli organi di direzione politica o di vertice.
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286:
«Art 11. Qualita' dei servizi pubblici
1. I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati
con modalita' che promuovono il miglioramento della
qualita' e assicurano la tutela dei cittadini e degli
utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche
associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti
procedure di valutazione e definizione degli standard
qualitativi.
2. Le modalita' di definizione, adozione e
pubblicizzazione degli standard di qualita', i casi e le
modalita' di adozione delle carte dei servizi, i criteri di
misurazione della qualita' dei servizi, le condizioni di
tutela degli utenti, nonche' i casi e le modalita' di
indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato
rispetto degli standard di qualita' sono stabilite con
direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione per
la valutazione, la trasparenza e l'integrita' nelle
amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda i servizi
erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli
enti locali, si provvede con atti di indirizzo e
coordinamento adottati d'intesa con la Conferenza unificata
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su
proposta della Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche.
4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i
compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi
pubblici, ad autorita' indipendenti.
5. E' abrogato l'articolo 2 della legge 11 luglio 1995,
n. 273. Restano applicabili, sino a diversa disposizione
adottata ai sensi del comma 2, i decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali di
riferimento gia' emanati ai sensi del suddetto articolo.».