Art. 32, c. 1
Art. 32
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o
il documento contenente gli standard di qualita' dei servizi
pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli
utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5,
pubblicano:
a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente
sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e
il relativo andamento nel tempo;
b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento
all'esercizio finanziario precedente.