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Art. 41, c. 6

 

Art. 41


Trasparenza del servizio sanitario nazionale

1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale,
dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie
territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi
pubblici che svolgono attivita' di programmazione e fornitura dei
servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
2 Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le
informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli
incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore
amministrativo, nonche' degli incarichi di responsabile di
dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i
bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative
procedure, gli atti di conferimento.
3 Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i
responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di
pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attivita' professionali, ai
sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le
prestazioni professionali svolte in regime intramurario.
4 E' pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture
sanitarie private accreditate. Sono altresi' pubblicati gli accordi
con esse intercorsi.
5. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicita'
previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari
all'accreditamento delle strutture sanitarie.
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che
erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad
indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste
di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di
attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.